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C.M. 31/08/1978 n. 31Ministero dell’Interno Circolare MI.SA. 31/08/1978 n. 31 Norme di sicurezza per installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice. Molte attività soggette, ai sensi delle vigenti disposizioni, alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei VV.F., prevedono l'installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice di energia elettrica o a macchina operatrice per la produzione di energia sia come fonte normale che di emergenza e sia per altri usi. L'impiego di tali complessi va diffondendosi ancor più con l'introduzione sul mercato, in linea con la politica dell'economia del combustibile, di gruppi elettrogeni con sistema di recupero dell'energia termica dissipata. Al fine di assicurare uniformità di indirizzi nell'applicazione dei criteri di prevenzione incendi e come caso di estensione analogica, con modifiche ed adattamento, dei vigenti criteri di sicurezza disciplinati gli impianti termici per quanto concerne i locali ed altre normative in ordine alle installazioni e i dispositivi di sicurezza, questo Ministero ha predisposto una stesura delle norme di sicurezza per l'installazione dei motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice. Si invitano pertanto i Comandi in indirizzo ad applicare, nell'espletamento del servizio di prevenzione incendi, i predetti criteri di sicurezza, allegati alla presente, sia per quanto attiene gli impianti inseriti in attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (alberghi, ospedali, scuole, caserme, supermercati, attività industriali, agricole, ecc.) che per gruppi provvisti di recupero di energia termica dissipata che, essendo assimilabili a centrali termiche di riscaldamento, sono di per se stessi soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi. Si pregano i Sigg. Ispettori Regionali a far conoscere il proprio parere e le eventuali osservazioni dopo aver sentito anche l'avviso dei Comandi Provinciali stessi a seguito delle esperienze acquisite nel corso dell'applicazione della normativa in argomento. Pel Ministro F.to DARIDA ALLEGATO 1. GENERALITA' 1.1 - Definizioni Ai fini delle presenti norme valgono le seguenti definizioni: Gruppo. E' il complesso derivante dall'accoppiamento di un motore a combustione interna o turbine a gas con generatore di energia elettrica o macchina operatrice. Gruppo elettrogeno. E' il complesso formato da un generatore di energia elettrica mosso da un motore a combustione interna o turbina a gas. Gruppo elettrogeno con recupero di calore. Gruppo elettrogeno munito di dispositivo per il recupero e l'utilizzazione dell'energia termica dissipata. Installazione mobile. Gruppo montato su carrello, generalmente impiegato come riserva o integrazione dell'installazione fissa. Serbatoio incorporato. Serbatoio montato su motore. Serbatoio di servizio. Serbatoio per il rifornimento di olio combustibile o gasolio posto in apposito locale. Serbatoio di deposito. Serbatoio costituente il deposito per il contenimento di liquidi infiammabili e combustibili. Potenza del motore. La potenza sviluppata e misurata in kW alle flange di accoppiamento alle condizioni normali di temperatura e pressione. Resistenza al fuoco. Attitudine di un elemento da costruzione (componente o struttura) a conservare, durante un periodo determinato, la stabilità, la tenuta, e/o l'isolamento termico richiesto. Reazione al fuoco. Grado di partecipazione del materiale combustibile ad un fuoco al quale é sottoposto. Filtro a prova di fumo. Disimpegno, aerato a mezzo di canna di ventilazione della sezione non inferiore a 0,10 m sfociante al di sopra della copertura dell'edificio e munito di doppia porta resistente al fuoco, o tenuto in sovrappressione a mezzo di impianto di ventilazione meccanica. Muro tagliafuoco. Muro avente l'attitudine ad assicurare simultaneamente la stabilità al fuoco, la tenuta al fuoco e l'isolamento termico. Altezza degli edifici. E' l'altezza massima misurata dal livello del pavimento dell'ultimo piano al livello del piano esterno accessibile ai carri di soccorso dei Vigili del Fuoco. Edifici di grande altezza o multipiani. Edifici di altezza: -superiore a 30 m se destinati ad abitazione; -superiore a 24 m per le altre destinazioni (al pubblico, alla collettività ed in genere a pluralità di persone). Regolatore di pressione. Il regolatore di pressione é un dispositivo che mantiene la pressione a valle tendenzialmente costante entro un campo prefissato indipendentemente dalle variazioni della pressione a monte e/o della portata di gas. 1.2 - Scopi. Le presenti norme hanno lo scopo di indicare i criteri di sicurezza contro i rischi d'incendio e di esplosione nelle installazioni fisse e mobili di motori a combustione interna o turbina accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici. 1.3 -Campo di applicazione. (Così modificato dalla Circolare del Ministero dell’Interno 8 luglio 2003, n. 12) Le presenti norme si applicano ad installazioni aventi potenza elettrica compresa tra 25 KW e 1200 kW nel caso di accoppiamento a macchina generatrice elettrica e di potenza di targa del motore accoppiato a macchina operatrice elettrica compresa tra 25 kW e 1200 kW. Le presenti norme non si applicano ad installazioni inserite in processi di produzione industriale, ad installazioni antincendio e ad installazioni impiegate per il movimento di qualsiasi struttura. Non si applicano ai gruppi motopompa e motocompressori di liquidi infiammabili e combustibili o di gas combustibili; per tali gruppi si applicano le vigenti norme in materia. 1.4 - Combustibili di alimentazione. I motori e le turbine possono essere alimentati a gas di rete o metano, o g.p.l., o benzina, o gasolio, o olio combustibile. 2. INSTALLAZIONI 2.1 - Ubicazione. I gruppi possono essere installati all'aperto o in locali chiusi isolati o facenti parte di edifici. Se installati in edifici possono essere ubicati in locali ai piani fuori terra. Per i gruppi alimentati a gasolio, ad olio combustibile o a gas aventi densità rispetto all'aria inferiore a 0,8 é consentita l'ubicazione al primo piano interrato. Per i gruppi alimentati a g.p.l. é consentita l'installazione solo in locali siti al piano terra. Entro il volume degli edifici di grande altezza é fatto divieto di installare impianti di potenza superiore a 50 kW ad eccezione di impianti alimentati a gas di rete o metano purchè questi siano installati sul terrazzo più elevato dell'edificio. Quando si tratta di edifici destinati, in tutto o in parte, a cinema, teatro, sale di riunione, scuole, chiese, ospedali e simili, é vietata l'installazione di impianti a gas o a benzina in locali contigui o sottostanti ad ambienti destinati ad affluenza di pubblico o raggruppamento di persone o passaggio di gruppi di persone. 2.2 - Caratteristiche dei locali. 2.2.1 - Locale compreso nel volume di un edificio. Il locale deve avere le seguenti caratteristiche: a) Attestazione. Almeno una parete o parte di essa (non inferiore al 50%) deve essere attestata in spazio a cielo libero (strade, cortili, giardini, intercapedini scoperte o superiormente grigliate affacciantesi su spazio a cielo libero, terrapieni). Ai fini delle presenti norme puï considerarsi spazio a cielo libero anche lo spazio antistante a parete con aggetti aventi rapporto maggiore di 2 fra l'altezza d'impostazione dal piano di campagna e sporgenza. Se lo spazio a cielo libero é costituito da cortile chiuso sui lati, questo deve avere le pareti prospicienti distanti fra loro almeno m 3,50 e superficie in metri quadrati non inferiore a quella calcolata moltiplicando l'altezza della parete più bassa, espressa in metri, per 3. Se la parete é attestata su intercapedine, questa deve essere ad esclusivo servizio del locale caldaia; deve avere larghezza minima non inferiore a m. 0,60 e, al piano grigliato, sezione netta non inferiore ad una volta e mezzo la superficie di aerazione del locale stesso. Quando l'intercapedine immette su cortile, questo deve presentare i requisiti fissati al comma precedente. Se la parete é attestata su terrapieno, il dislivello fra la quota del piano di campagna ed il soffitto del locale deve essere almeno di m. 0,60, onde consentire la realizzazione di aperture di aerazione. Dette aperture dovranno immettere a cielo libero ed avere altezza non inferiore a cm. 50. b) Strutture. Le strutture orizzontali e verticali devono avere una resistenza al fuoco di almeno 120' Dimensioni. L'altezza libera interna dal pavimento al soffitto non deve essere inferiore a 2,50 m. La distanza, su almeno tre lati, tra le pareti del locale ed il perimetro d'ingombro del gruppo non deve essere inferiore a 0,60 m. d) Accesso e comunicazioni. L'acceso al locale puï avvenite: - direttamente dall'esterno; - tramite disimpegno aerato dall'esterno con aperture di aerazione non inferiori a 0,30 m o a mezzo di condotta di ventilazione sfociante ad un'altezza di m. 10 al di sopra del livello del pavimento con l'estremità distante non meno di 1,50 m da finestre, porte o aperture praticabili; - da intercapedini regolamentari superiormente grigliate a servizio esclusivo del locale stesso; -attraverso filtro a prova di fumo. Per impianti di potenza inferiore a 50 kW installati in fabbricati destinati a collettività, a pubblico spettacolo ed a particolari destinazioni (ad esempio scuole, ospedali, caserma, teatri, cinematografi, biblioteche, grandi magazzini, alberghi ecc.) l'accesso al locale deve realizzarsi direttamente da spazi a cielo libero oppure da intercapedini regolamentari superiormente grigliate a servizio esclusivo del locale stesso. Il locale non deve avere apertura di comunicazione diretta con locali destinati ad altri usi. Per i locali ove sono installati gruppi alimentati a combustibile liquido l'apertura di accesso deve avere la soglia sopraelevata di almeno 20 cm. e) Porte. Le porte del locale e del disimpegno devono essere apribili verso l'esterno, incombustibili e munite di congegno di autochiusura. Quelle che si aprono verso i locali interni devono essere anche a tenuta di fumo. f) Ventilazione. Le aperture di aerazione dovranno avere una superficie non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale per impianti di potenza fino a 400 kW e non inferiore ad 1/20 della superficie in pianta del locale per gli impianti di potenza superiore a 400 kW con un minimo di: a) 0,50 m per gli impianti di potenza fino a 400 kW; b) 0,75 m per gli impianti di potenza fino a 800 kW; c) 1,00 m per gli impianti di potenza fino a 1200 kW. 2.2.2 - Locali isolati. I locali possono avere strutture realizzate con materiali incombustibili o di classe I di reazione al fuoco. In questo ultimo caso il locale non puï distare meno di 3 m. dal più vicino edificio. Se l'isolamento é limitato a tre pareti la parte comune deve avere le caratteristiche di muro tagliafuoco della resistenza di 120'. Le aperture di ventilazione non devono essere inferiori a quelle stabilite al punto 2.2.1 lettera f). 2.2.3 - Locali ubicati in terrazzo. I locali, sempre che non siano adiacenti ad ambienti destinati ad altro uso, possono essere realizzati anche con le strutture previste al precedente punto 2.2.2. Le aperture di ventilazione non devono essere inferiori a quelle stabilite al precedente punto 2.2.1 lettera f). 2.2.4 - Locali all'aperto. Le installazioni all'aperto non devono essere poste ad una distanza inferiore a 3 m. da depositi di sostanze combustibili. Le installazioni possono essere protette dagli agenti atmosferici a mezzo di tettoie. 2.3 - Sistemazione dei gruppi. 2.3.1 - Nello stesso locale possono essere sistemati due o più gruppi contigui e/o sovrapposti su un massimo di due strati purchè la potenza complessiva max. non risulti superiore a 1200 KW. I gruppi possono essere alimentati con combustibili diversi. I gruppi possono essere racchiusi entro involucro a tenuta o non. In tal caso le distanze dalle pareti e dal soffitto si misurano dalle superfici esterne dell'involucro. |
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